Sez. L, Sentenza n. 7169 del 01/09/1987 (Rv. 455310 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - DISCIPLINA SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - APPLICABILITÀ AI DIRIGENTI - ESCLUSIONE - ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE - DISCIPLINA EX ARTT. 2118 E 2119 COD. CIV. E CONTRATTI COLLETTIVI RELATIVI - APPLICABILITÀ - GARANZIE PROCEDURALI EX ART. 7, PRIMI TRE COMMI, LEGGE CITATA - ESTENSIONE AI DIRIGENTI - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - DISCIPLINA SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - APPLICABILITÀ AI DIRIGENTI - ESCLUSIONE - ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE - DISCIPLINA EX ARTT. 2118 E 2119 COD. CIV. E CONTRATTI COLLETTIVI RELATIVI - APPLICABILITÀ - GARANZIE PROCEDURALI EX ART. 7, PRIMI TRE COMMI, LEGGE CITATA - ESTENSIONE AI DIRIGENTI - ESCLUSIONE.*
La disciplina sui licenziamenti individuali dettata dalla legge 15 luglio 1966 n. 604 non si applica ai dirigenti, per l'esclusione contenuta nell'art. 10 della stessa legge, e tale esclusione non è venuta meno con l'entrata in vigore della legge 20 maggio 1970 n. 300 (statuto dei lavoratori), non sussistendo incompatibilità, e quindi abrogazione tacita od implicita, tra il citato art. 10 della legge n. 604 del 1966 e gli artt. 18 e 35 dello statuto dei lavoratori. Pertanto, il licenziamento dei dirigenti rimane disciplinato esclusivamente dagli artt. 2118 e 2119 cod. civ., oltre che dai contratti collettivi applicabili, non essendo ad esso estensibili, in particolare, neppure le garanzie procedurali previste dai primi tre commi dell'art. 7 del citato statuto, attesa anche l'irrilevanza, a tal fine, della parziale incostituzionalità pronunciatane dalla Corte costituzionale con sentenza n. 204 del 1982. (Conf 2363/83, mass n 427218 prima parte; (Conf 1922/80, mass n 405545).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Preleggi art. 15, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)