Sez. 5, Sentenza n. 14019 del 03/08/2012 (Rv. 623660 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla Commissione europea con decisione divenuta definitiva - Recupero - Interessi dovuti - Computo - Interessi su base composta - Applicabilità - Nel solo caso di decisioni di recupero notificate successivamente alla data di entrata in vigore del Regolamento CEE n. 794/2004 - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di recupero di aiuti di Stato, il criterio di determinazione degli interessi su base composta, secondo cui gli interessi maturati l'anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi, previsto dall'art. 11 del Regolamento CE n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, si applica, in luogo di quello a tasso semplice, solo in relazione alle decisioni di recupero notificate successivamente alla data di entrata in vigore del citato atto normativo comunitario, e limitatamente al periodo intercorrente tra la notifica della decisione della Commissione ed il recupero effettivo, in virtù dell'art. 13 del suddetto Regolamento, il quale stabilisce che "gli articoli 9 e 11 si applicano a tutte le decisioni di recupero notificate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento".
Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/02/2007 num. 10 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 24, Legge 25/01/2006 num. 29 art. 24, Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 22/03/1999 num. 659 art. 14, Regolam. Consiglio CEE 22/03/1999 num. 659 art. 27, Regolam. Commissione CEE 21/04/2004 num. 794 art. 11, Regolam. Commissione CEE 21/04/2004 num. 794 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)