Sez. 5, Sentenza n. 7659 del 16/05/2012 (Rv. 622438 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla Commissione europea con decisione divenuta definitiva - Disciplina nazionale relativa ad istituti di carattere premiale o connessi al decorso del tempo - Applicabilità - Esclusione nei casi di impedimento dell'effettività del recupero degli aiuti di Stato - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di recupero di aiuti di Stato, non può essere applicata la disciplina nazionale relativa ad istituti di carattere premiale o connessi al decorso del tempo, anche se riguardante controversie di natura tributaria, ove contrasti con il principio di effettività del diritto comunitario, espressamente enunciato dall'art. 14, comma terzo, del Regolamento CE n. 659 del 1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 in relazione al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con decisione della Commissione europea. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata osservando che l'applicazione del principio enunciato rendeva irrilevante, ai fini del recupero di somme non versate a titolo di IRPEG ed ILOR per effetto di esenzioni fiscali successivamente dichiarate incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione europea, la questione dell'ammissibilità dell'operatività retroattiva delle previsioni di cui all'art. 24 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, ed all'art. 7 del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 2009, n. 33, a procedimenti di accertamento già iniziati al momento della loro entrata in vigore e della legittimità costituzionale di una disciplina idonea ad incidere sulla soluzione delle controversie in corso).
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/03/1999 num. 659 art. 14, Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 24, Decreto Legge 10/02/2009 num. 5 art. 7, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 22, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 70 CORTE COST., Legge 09/04/2009 num. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)