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Sez. 5, Sentenza n. 21231 del 20/02/2001 Ud. (dep. 24/05/2001) Rv. 219029 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - USO DI ATTO FALSO | Momento consumativo del reato - Esibizione del documento falso - Sufficienza.
Stato
decisa il 2001-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219029-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - USO DI ATTO FALSO

Nel delitto di uso di atto falso, la nozione di uso comprende qualsiasi modalità di avvalersi del falso documento per uno scopo conforme alla natura -quantomeno apparente- dell'atto; ne consegue che, ad integrare il reato, basta la semplice esibizione del documento falso. (Fattispecie relativa alla esibizione di una falsa patente rilasciata da uno stato extraeuropeo e non abilitante alla guida di veicoli in Italia).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 489

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)