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Sez. 3 - , Sentenza n. 18928 del 31/07/2017 (Rv. 645487 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Società di intermediazione mobiliare - Attività del promotore finanziario - Responsabilità diretta del preponente - Configurabilità - Condizioni - Nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito e il rapporto tra le parti - Necessità - Responsabilità (anche) diretta della società di intermediazione mobiliare - Compatibilità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645487-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

In tema di responsabilità indiretta della società di intermediazione mobiliare (S.I.M.) per i danni arrecati a terzi dai promotori finanziari nello svolgimento delle incombenze loro affidate, l'accertamento di un rapporto di necessaria occasionalità tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni affidategli comporta l'insorgenza di una responsabilità (anche) diretta a carico della società, la cui configurabilità non è preclusa dall'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 1998 (già art. 5, comma 4, della legge n. 1 del 1991), il quale si limita a prevedere un'estensione della responsabilità al fatto altrui, non impedendo tuttavia anche l'accertamento della potenziale responsabilità per fatto proprio. (Nell'applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la statuizione di merito sulla responsabilità diretta della S.I.M., la quale aveva omesso di dimostrare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e di avere agito con la specifica diligenza richiesta).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31 com. 3, Legge 02/01/1991 num. 1 art. 5 com. 4, Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2055, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23 com. 6, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 23/07/1996 num. 415 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)