Sez. 1, Sentenza n. 26172 del 13/12/2007 (Rv. 601217 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE | Società di intermediazione mobiliare - Attività del promotore finanziario - Responsabilità diretta del preponente - Configurabilità - Condizioni - Nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito e il rapporto tra le parti - Necessità - Responsabilità (anche) diretta della società di intermediazione mobiliare - Compatibilità - Sussistenza - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE
In tema di responsabilità indiretta della società di intermediazione mobiliare (S.I.M.) per i danni arrecati a terzi dai promotori finanziari nello svolgimento delle incombenze loro affidate, l'accertamento di un rapporto di necessaria occasionalità tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni affidategli comporta l'insorgenza di una responsabilità diretta a carico della società, la cui configurabilità non è preclusa dall'art.5, comma 4, della legge n. 1 del 1991 (ed ora art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 1998), il quale si limita a prevedere un'estensione della responsabilità al fatto altrui, non impedendo tuttavia anche l'accertamento della potenziale responsabilità per fatto proprio, ai sensi dell'art. 2055 cod. civ.. (Nell'applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, rinviando al giudice d'appello per l'accertamento del fatto controverso costituito dalla compartecipazione del promotore finanziario e della S.I.M. all'azione fraudolenta ai danni di numerosi clienti della seconda).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31 com. 3, Legge 02/01/1991 num. 1 art. 5 com. 4, Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)