diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2539 del 26/05/1989 (Rv. 462875 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA - PROCEDIMENTO - OPPOSIZIONE A PRECETTO - CRITERI DI COMPETENZA EX ART. 413 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - CARATTERE ESCLUSIVO DEL CRITERIO SEGUITO PER IL GIUDIZIO DI COGNIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462875-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA - PROCEDIMENTO - OPPOSIZIONE A PRECETTO - CRITERI DI COMPETENZA EX ART. 413 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - CARATTERE ESCLUSIVO DEL CRITERIO SEGUITO PER IL GIUDIZIO DI COGNIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Il richiamo alle norme previste per le controversie individuali di lavoro contenuto nell'art. 618 bis cod. proc. civ. deve essere interpretato, nel senso che, in caso di opposizione a precetto, trovano integrale applicazione i criteri di Competenza alternativamente previsti dall'art. 413 dello stesso codice, non sussistendo alcuna incompatibilità tra tale norma e le caratteristiche del giudizio di opposizione a precetto - atteso che quest'ultimo è atto preliminare ed estrinseco al processo di esecuzione - e non potendo assumere carattere esclusivo, in Mancanza di espressa previsione legislativa, il criterio cui si è fatto ricorso per l'individuazione del giudice competente per il giudizio di cognizione in cui si è fermato il titolo esecutivo posto a base del precetto opposto. (Conf 7751/87, mass n 455594; (Conf 94/80, mass n 403471).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 bis, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)