Sez. L, Sentenza n. 7751 del 20/10/1987 (Rv. 455594 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - OPPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO - OPPOSIZIONE A PRECETTO - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - OPPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO - OPPOSIZIONE A PRECETTO - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Il richiamo delle "norme previste per le controversie individuali di lavoro" operato dall'art. 618 bis cod. proc. civ. deve essere interpretato, nel caso di opposizione a precetto, nel senso dell'integrale applicabilità dei criteri di Competenza alternativamente previsti dall'art. 413 dello stesso codice, essendo in contrario irrilevanti sia il criterio utilizzato per l'individuazione del giudice competente nel giudizio di cognizione, stante la Mancanza di un'espressa previsione legislativa in tal senso, sia la mancata impugnazione della statuizione sulla Competenza eventualmente resa nel procedimento nel cui ambito si è formato il titolo esecutivo, atteso il ben diverso oggetto dell'opposizione a precetto, che è volta non ad ottenere un riesame di merito della questione già decisa ma a far accertare l'esistenza del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata nonché la regolarità formale del relativo titolo. (V 4111/80, mass n 408012; (V 94/80, mass n 403471).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)