Sez. 3, Sentenza n. 7948 del 03/11/2016 Cc. (dep. 20/02/2017) Rv. 269318 - 01
SPORT | Manifestazioni sportive - Provvedimento del Questore conseguente a turbative - Presupposti di validità - Determinatezza delle manifestazioni sportive oggetto del divieto e delle prescrizioni - Necessità di elencazione nominativa - Esclusione - Criteri - Indivuazione.
SPORT
Ai fini della validità del provvedimento con cui il Questore vieta l'accesso allo stadio in occasione di alcune competizioni sportive e invita il destinatario a presentarsi all'autorità di P.S., non è necessario che le manifestazioni sportive siano nominativamente indicate, essendo sufficiente che queste ultime siano determinabili, sulla base di elementi di identificazione forniti nel provvedimento, in modo certo dal destinatario che ha l'onere di tenersi informato sul punto.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)