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Sez. 1, Sentenza n. 19162 del 28/09/2015 (Rv. 637097 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Provvedimento di determinazione dell'indennità di occupazione - Notifica - Applicabilità delle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili - Natura di atto processuale - Esclusione - Nullità o inesistenza della notificazione - Sanatoria per conoscenza "aliunde" dell'atto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637097-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ

L'assoggettamento della comunicazione del provvedimento di determinazione dell'indennità di occupazione alle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili, secondo la previsione dell'art. 20, comma 4, della legge n. 865 del 1971, non attribuisce a tale adempimento la natura di atto processuale, sicché l'inesistenza o la nullità della notifica impedisce la decorrenza del termine per l'opposizione alla stima, senza che possa assumere rilievo la conoscenza acquisita "aliunde" dall'interessato, non trovando applicazione, attesa la natura amministrativa della comunicazione, la sanatoria per raggiungimento dello scopo dell'atto, prevista dagli artt. 156 e 157 c.p.c. esclusivamente con riferimento agli atti processuali. (Nella specie, la S.C. ha negato rilievo, ai fini della conoscenza idonea a far decorrere il termine per l'opposizione, alla circostanza che le attrici avevano già proposto ricorso amministrativo avverso i provvedimenti di determinazione dell'indennità di occupazione, addirittura depositati in giudizio).

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)