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Sez. 1, Sentenza n. 16614 del 03/07/2013 (Rv. 627081 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PRONUNCIA E NOTIFICA | Nullità della notificazione - Decorso del termine di decadenza per l'opposizione alla stima - Preclusione - Sanatoria conseguente alla conoscenza del decreto da parte dell'interessato - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627081-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PRONUNCIA E NOTIFICA

La nullità della notificazione del decreto di espropriazione od asservimento - notificazione che ha carattere sostanziale nell'ambito del procedimento ablativo nonostante l'assoggettamento alle regole di notificazione proprie delle citazioni - impedisce il decorso del termine di decadenza previsto dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 per l'opposizione alla stima, senza che possa assumere rilievo la circostanza che l'atto sia comunque venuto a conoscenza dell'interessato, non potendo trovare applicazione, data la natura non processuale della detta notificazione, il principio della sanatoria della nullità per il raggiungimento dello scopo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'inesistenza della notificazione avvenuta a mani del figlio della parte deceduta, essendo irrilevante la conoscenza di fatto di soggetti non destinatari, ancorché eredi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)