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Sez. 1, Sentenza n. 1835 del 30/03/1979 (Rv. 398214 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - DAVANTI ALLE COMMISSIONI IN GENERE - IN GENERE - GRAVAME AVVERSO LA PRONUNCIA DI UNA COMMISSIONE DI PRIMO GRADO - SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - NECESSITA - PRINCIPI DESUMIBILI DALL'ART 342 COD PROC CIV - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1979-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398214-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - DAVANTI ALLE COMMISSIONI IN GENERE - IN GENERE - GRAVAME AVVERSO LA PRONUNCIA DI UNA COMMISSIONE DI PRIMO GRADO - SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - NECESSITA - PRINCIPI DESUMIBILI DALL'ART 342 COD PROC CIV - APPLICABILITA.*

L'Onere dell'ufficio di specificare i motivi del gravame proposto avverso la pronuncia di una commissione tributaria di primo grado, ai sensi e sotto il vigore dell'art 38 del RD 8 luglio 1937 n 1516, va inteso in riferimento ai principi generali desumibili dall'art 342 cod proc civ, e, pertanto, deve ritenersi assolto quando le censure mosse con l'impugnazione, ancorche succinte, non lascino dubbi od incertezze sui limiti del chiesto riesame. (V 10/72, mass n 355659).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Regio Decr. 08/07/1937 num. 1516 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)