Sez. 5, Sentenza n. 21008 del 06/05/2014 Ud. (dep. 23/05/2014) Rv. 260583 - 01
SENTENZA - FALSITÀ IN DOCUMENTI | Omessa dichiarazione di falsità documentale - Legittimazione della Cassazione ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 537 cod. proc. pen. - Condizioni.
SENTENZA - FALSITÀ IN DOCUMENTI
L'omessa dichiarazione di falsità di un documento legittima la Corte di cassazione ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 537 cod. proc. pen. quando detta falsità sia stata positivamente accertata dal giudice di merito - in procedura diversa da quella del c.d. patteggiamento - dovendo, in tal caso, il giudice di legittimità limitarsi ad una mera opera ricognitiva, rilevando, da un lato, che il giudice di merito ha accertato la falsità, dall'altro che ha omesso di dichiararla in dispositivo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 537
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)