Sez. 5, Sentenza n. 17283 del 26/11/2008 Cc. (dep. 23/04/2009) Rv. 243593 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Omessa dichiarazione di falsità - Legittimazione della Corte di cassazione ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 537 cod. proc. pen. - Esclusione - Legittimazione del giudice dell'esecuzione - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
L'omessa dichiarazione di falsità di un documento, in sede di sentenza di applicazione della pena su richiesta, non legittima la Corte di cassazione ad adottare i provvedimenti previsti dall'art. 537 cod. proc. pen., i quali richiedono una specifica motivazione, implicante valutazioni di merito a sostegno della ritenuta falsità ed avverso i quali è riconosciuto alle parti il diritto di proporre, anche autonomamente, impugnazione; in tal caso, pertanto, la falsità del documento deve essere dichiarata dal giudice dell'esecuzione al quale devono essere trasmessi gli atti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 537
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)