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Sez. 2, Sentenza n. 31953 del 17/07/2013 Cc. (dep. 23/07/2013) Rv. 256844 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Omessa dichiarazione di falsità - Legittimazione della Corte di cassazione ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 537 cod. proc. pen. - Esclusione - Legittimazione del giudice dell'esecuzione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2013-07-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256844-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

In caso di omessa dichiarazione di falsità di un documento con la sentenza di "patteggiamento", la Corte di cassazione non può adottare i provvedimenti previsti dall'art. 537 cod. proc. pen. che richiedono una specifica motivazione implicante valutazioni di merito a sostegno della ritenuta falsità ed avverso i quali è riconosciuto alle parti il diritto di proporre, anche autonomamente, impugnazione. (La Suprema Corte in motivazione ha precisato che in tal caso la falsità del documento deve essere dichiarata dal giudice dell'esecuzione, al quale devono essere trasmessi gli atti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 537

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)