Sez. 5, Sentenza n. 2490 del 18/11/1998 Ud. (dep. 25/02/1999) Rv. 212726 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Assegno - Revoca dell'autorizzazione - Apprezzamento della prova.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
Se ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 1 Legge n. 386/1990, (emissione di assegno senza autorizzazione), è indispensabile la prova del dolo, e quindi della coscienza di emettere un assegno in mancanza dell'autorizzazione, detta prova non si concretizza unicamente nella ricezione in modo effettivo della raccomandata con la quale è comunicata la risoluzione del contratto. Essa può desumersi dai più diversi elementi che devono essere apprezzati dal giudice di merito. (Nella fattispecie, il ricorrente aveva eccepito la mancata notifica formale della revoca).
Riferimenti normativi: Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)