Sez. 5, Sentenza n. 9951 del 24/06/1999 Ud. (dep. 05/08/1999) Rv. 213966 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE SENZA I REQUISITI PRESCRITTI | Obbligo della banca di comunicare con raccomandata la revoca della autorizzazione - Atto recettizio - Conseguenze - Protesto - Prova della sussistenza del dolo - Esclusione - Possibilità del PM di provare diversamente la consapevolezza del traente - Ammissibilità.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE SENZA I REQUISITI PRESCRITTI
In tema di assegno bancario, l'art 9 delle legge 15.12.1990 n. 386 impone all'istituto di credito trattario l'obbligo di comunicare al correntista, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la revoca della autorizzazione ad emettere i suddetti titoli; conseguentemente detta revoca, in quanto atto recettizio, spiega i suoi effetti nei confronti del destinatario solo dal momento in cui costui ne abbia avuto conoscenza; pertanto, benché la avvenuta ricezione possa essere provata dall'accusa liberamente, con tutti i mezzi di prova previsti dall'ordinamento, essa non può mai essere presunta semplicemente sulla base dell'omesso pagamento, per mancanza di provvista, di assegni precedentemente emessi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Legge 15/12/1990 num. 386 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)