Sez. 5, Sentenza n. 12341 del 24/05/2006 (Rv. 591060 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie ex art. 53 della legge n. 413 del 1991 - Ambito applicativo - Violazioni formali relative all'applicazione delle imposte - Previsione - Presentazione oltre il termine del certificato attestante il possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina - Ipotesi - Ricorrenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l'art. 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nell'includere tra le "situazioni e pendenze tributarie" di cui è ammessa la definizione agevolata quelle relative all'imposta di registro, disciplina al comma primo la definizione delle controversie in materia di valutazione, al comma quinto la definizione delle "altre controversie" relative all'applicazione dell'imposta, ed al comma sesto la definizione delle "violazioni" relative all'applicazione dell'imposta, il cui presupposto si sia verificato entro la data fissata, "a condizione che il contribuente provveda... all'adempimento delle formalità omesse e al conseguente versamento del tributo". È pertanto compresa in tale ultima previsione l'ipotesi di domanda di definizione relativa alla presentazione oltre i termini di legge, da parte di acquirenti dell'usufrutto di due fondi rustici, del certificato dell'Ispettorato provinciale agrario al fine di fruire delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, non ricorrendo nella specie un caso di mancanza dei requisiti per l'ammissione alle dette agevolazioni, ma un semplice ritardo nell'attestazione del godimento di quei requisiti, e cioè una irregolarità formale sanabile ai sensi del detto comma sesto dell'art. 53.
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 4, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 53 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)