Sez. 2, Sentenza n. 1676 del 11/06/1973 (Rv. 364590 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA PARITA DI RETRIBUZIONE A PARITA DI MANSIONI - PORTATA - RETRIBUZIONE PIU FAVOREVOLE A TALUNO DEI DIPENDENTI PER MERITI E CIRCOSTANZE PARTICOLARI - LEGITTIMITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA PARITA DI RETRIBUZIONE A PARITA DI MANSIONI - PORTATA - RETRIBUZIONE PIU FAVOREVOLE A TALUNO DEI DIPENDENTI PER MERITI E CIRCOSTANZE PARTICOLARI - LEGITTIMITA.*
L'art 36 della Costituzione non puo essere invocato a fondamento della pretesa ad una parita di trattamento per tutti i dipendenti che svolgono le stesse mansioni; non e dubbio il potere del datore di lavoro di accordare a taluni dipendenti, in considerazione di particolari meriti e circostanze e secondo il suo discrezionale criterio, condizioni retributive piu favorevoli di quelle previste in contratto per gli altri dipendenti. (Conf 2078/65).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)