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Sez. 2, Sentenza n. 1676 del 11/06/1973 (Rv. 364590 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA PARITA DI RETRIBUZIONE A PARITA DI MANSIONI - PORTATA - RETRIBUZIONE PIU FAVOREVOLE A TALUNO DEI DIPENDENTI PER MERITI E CIRCOSTANZE PARTICOLARI - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1973-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364590-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA PARITA DI RETRIBUZIONE A PARITA DI MANSIONI - PORTATA - RETRIBUZIONE PIU FAVOREVOLE A TALUNO DEI DIPENDENTI PER MERITI E CIRCOSTANZE PARTICOLARI - LEGITTIMITA.*

L'art 36 della Costituzione non puo essere invocato a fondamento della pretesa ad una parita di trattamento per tutti i dipendenti che svolgono le stesse mansioni; non e dubbio il potere del datore di lavoro di accordare a taluni dipendenti, in considerazione di particolari meriti e circostanze e secondo il suo discrezionale criterio, condizioni retributive piu favorevoli di quelle previste in contratto per gli altri dipendenti. (Conf 2078/65).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)