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Sez. 2, Sentenza n. 3837 del 25/06/1985 (Rv. 441416 - 01)

CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - TERREMOTI - RICOSTRUZIONE IN LOCALITÀ SISMICHE - SPAZIO DI ISOLAMENTO DA OSSERVARE.*
Stato
decisa il 1985-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441416-01

CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - TERREMOTI - RICOSTRUZIONE IN LOCALITÀ SISMICHE - SPAZIO DI ISOLAMENTO DA OSSERVARE.*

In ipotesi di ricostruzione in località sismiche, al fine di stabilire quale sia lo spazio di isolamento da osservare, è necessario stabilire preventivamente se le opere siano da effettuare in un centro abitato di nuova costruzione o in zona di ampliamento del vecchio centro ovvero nel vecchio centro abitato. Nelle prime due ipotesi si può imporre lo spazio di isolamento previsto dall'art. 6 della legge 25 novembre 1962 n. 1684 (sulla edilizia nelle località sismiche), mentre nell'ultima ipotesi si deve applicare l'art. 17 della stessa legge, il quale dispone che quando non esistono piani regolatori o regolamenti edilizi, le ricostruzioni nei vecchi centri abitati debbono eseguirsi in base a direttive preventivamente richieste dal comune al competente Provveditorato delle opere pubbliche e da questo impartite per quanto riguarda gli allineamenti, le larghezze stradali, gli intervalli di isolamento e le altezze. Pertanto, nelle ipotesi previste dal richiamato art. 17, i privati non debbono osservare le Disposizioni degli artt. 6, 7 e 8 della legge stessa, bensì quelle sostitutive - in Mancanza di piani regolatori o di regolamenti edilizi - costituite dalle anzidette direttive, con l'ulteriore conseguenza che ove tali direttive non siano state emanate, è applicabile la normativa generale del codice civile (che in ogni caso è applicabile alle distanze per le vedute, per sè considerate). (Conf 6590/83, mass n 431314; (Conf 804/83, mass n 425547; (Conf 1920/81, mass n 412607; (Conf 6490/80, mass n 410253; (Conf 5370/80, mass n 409246; (Conf 3314/80, mass n 407122).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 6, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 7, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 8, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)