Sez. 2, Sentenza n. 1920 del 04/04/1981 (Rv. 412607 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - COSTRUZIONI NEI VECCHI CENTRI ABITATI - DISCIPLINA APPLICABILE - PRESCRIZIONI DEL GENIO CIVILE - IRRILEVANZA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - COSTRUZIONI NEI VECCHI CENTRI ABITATI - DISCIPLINA APPLICABILE - PRESCRIZIONI DEL GENIO CIVILE - IRRILEVANZA.*
Ai sensi dell'art 17 della legge 25 novembre 1962 n 1684, sulla edilizia nelle zone sismiche, le costruzioni nei vecchi centri abitati sono esenti dalle Disposizioni della legge citata e soggette ad una normativa autonoma ed indipendente - che e quella dei piani regolatori e regolamenti edilizi o, in Mancanza, delle direttive impartite dalla autorita competenti alle opere pubbliche - ovvero, in difetto di tale speciale normativa, alla disciplina del cod civ, la quale, in particolare, in tema di edifici separati dalla via pubblica, esonera dall'osservanza delle distanze legali (art 879). Conseguentemente - e data la natura dell'ufficio del genio civile di organo tecnico della pubblica amministrazione, avente, ai sensi dell'art 25 della legge n 1684 del 1962, un compito di controllo condizionato alla preesistenza della indicata normativa speciale e circoscritto entro il relativo ambito - in assenza della medesima, sono prive di valore le prescrizioni impartite dal menzionato ufficio (nella specie: osservanza degli artt 6, 7 e 8 della legge n 1684 del 1962) per le costruzioni in questione, per le quali, invece, deve trovare applicazione solo la disciplina del cod civ in materia di distanze. (V 5370/80, mass n 409246; (V 3314/80, mass n 407122; (V 1044/79, mass n 397236).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 879, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 17, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)