Sez. 3 - , Sentenza n. 22166 del 05/09/2019 (Rv. 654938 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE | Fallimento in corso di causa del debitore esecutato - Conseguenze - Interruzione del giudizio - Eventuale riassunzione nei confronti della curatela - Pronuncia di sentenza - Natura dichiarativa della stessa - Suoi effetti - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE
In tema di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., qualora, nel corso del giudizio, il debitore esecutato sia dichiarato fallito, il processo deve essere interrotto, ai sensi dell'art. 43, comma 3, l.fall., e la pretesa dell'opponente va accertata in sede fallimentare. L'eventuale riassunzione del processo nei confronti della curatela potrà condurre alla pronuncia di una sentenza meramente dichiarativa e non di condanna, inopponibile al fallimento ed idonea esclusivamente a costituire un titolo da fare valere verso il fallito ove dovesse tornare "in bonis" o se il bene oggetto del contendere dovesse restare invenduto alla chiusura della procedura concorsuale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto dal creditore nei riguardi della curatela, poiché la sentenza di secondo grado che aveva accolto l'originaria opposizione non era opponibile al fallimento).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 93 com. 1, Legge Falliment. art. 96
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)