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Sez. L, Sentenza n. 3602 del 20/02/2006 (Rv. 587025 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Svolgimento a titolo gratuito di attività oggettivamente riconducibile al lavoro subordinato - Ammissibilità - Finalità ideale o religiosa e non lucrativa - Rilevanza determinante - Subordinazione funzionale del prestatore dell'attività - Incidenza ostativa - Esclusione - Prova della gratuità - Necessità - Valutazione del giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa a seminarista di un Istituto Biblico.
Stato
decisa il 2006-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587025-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito "affectionis vel benevolentiae causa", caratterizzato dalla gratuità della prestazione; a tal fine non rileva il grado maggiore o minore di subordinazione, cooperazione o inserimento del prestatore di lavoro, ma la sussistenza o meno della finalità ideale o religiosa rispetto a quella lucrativa, che deve essere rigorosamente provata, fermo restando che la valutazione al riguardo compiuta dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità se immune da errori di diritto e da vizi logici. Pertanto, quando un seminarista di un Istituto Biblico accetta di pagare la retta in tutto o in parte mediante il proprio lavoro, il rapporto di natura religiosa esistente tra i soggetti non è sufficiente a dimostrare la natura "affectio vel benevolentiae causa" del rapporto, ma il convenuto deve dare la prova rigorosa che tutto il lavoro prestato dal seminarista, eccedente o meno la necessità del "piano retta", sia stato prestato per motivazioni religiose e non in adempimento dell'obbligazione civilistica di pagare il vitto e l'alloggio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)