diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5727 del 30/10/1982 (Rv. 423456 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - ESATTA SOLUZIONE DELLA QUESTIONE GIURIDICA - ERRONEA O INADEGUATA MOTIVAZIONE - MERA CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423456-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - ESATTA SOLUZIONE DELLA QUESTIONE GIURIDICA - ERRONEA O INADEGUATA MOTIVAZIONE - MERA CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE.*

Qualunque errore di attività, denunciato nell'ambito della disposizione di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è deducibile in Cassazione, come mezzo per l'annullamento della sentenza che si impugna, solo se attiene all'accertamento ed alla valutazione dei fatti rilevanti per la decisione e non anche per quanto concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme di diritto e la soluzione di questioni giuridiche, rispetto alle quali il Sindacato di legittimità si esaurisce nel controllo della conformità al diritto della decisione impugnata. E ciò perché, se la decisione risulta esatta, l'erronea o carente motivazione in diritto è modificata o integrata dalla Corte di Cassazione, in applicazione dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., mentre, se la decisione adottata risulta, invece, giuridicamente inesatta, la sentenza impugnata deve essere cassata per violazione o falsa applicazione di norme giuridiche. (V 1331/81, mass n 411935).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)