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Sez. 5, Sentenza n. 975 del 21/01/2015 (Rv. 634468 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Esenzione dall'IVA - Art. 10, n. 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Servizio riscossione contributi dei Consorzi di bonifica - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634468-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

Il regime di esenzione dall'IVA, di cui all'art. 10, n. 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si applica anche al servizio di riscossione dei contributi dei Consorzi di bonifica, che agiscano per il conseguimento dei propri fini istituzionali e pubblici, sicché gli stessi non sono tenuti al pagamento dell'IVA sull'aggio della riscossione, da corrispondere, convenzionalmente e per legge, al concessionario, al fine di chiedere la restituzione delle somme, da questi contabilizzate ed addebitate a titolo di IVA, senza che quest'ultimo possa utilmente opporre di averle versate, in tutto o in parte, all'Erario.

Riferimenti normativi: DPR 15/05/1963 num. 858 art. 77, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 n. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)