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Sez. 3, Sentenza n. 17797 del 30/08/2011 (Rv. 619516 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE | In genere.
Stato
decisa il 2011-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619516-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE

I Consorzi di bonifica non possono proporre azione di ripetizione d'indebito, relativa all'imposta sul valore aggiunta applicata, sugli aggi esattoriali, dagli istituti bancari incaricati della riscossione anche coattiva dei contributi consortili, dal momento che tali istituti agiscono esclusivamente in veste di "adiectus solutionis causa", ovvero come soggetti incaricati dal creditore di ricevere la prestazione in nome proprio ma per conto del creditore medesimo. Ne consegue che ad essi è attribuito il solo compito d'incassare anche coattivamente le somme e di versarle al preponente o, come nel caso dell'iva, al soggetto cui l'imposta è destinata per legge, essendo il potere di contestazione sulla debenza del tributo consentito al contribuente soltanto nell'ambito del contenzioso tributario con l'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)