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Sez. 1, Sentenza n. 18113 del 27/11/2003 (Rv. 568494 - 01)

CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITÀ ESTERNA - IN GENERE | Società consortile Rl - Disciplina applicabile - Deroga delle regole legali del tipo - Ammissibilità - Limiti - Obbligazioni assunte dalla società - Responsabilità illimitata dei soci - Ammissibilità - Esclusione - Società consortile appaltatrice di lavori pubblici - Responsabilità illimitata dei consorziati - Fattispecie - Art. 13, legge n. 109 del 1994 - Retroattività - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568494-01

CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITÀ ESTERNA - IN GENERE

In materia di società consortile costituita secondo il tipo delle società di capitali, la causa consortile giustifica la deroga delle norme che disciplinano il tipo di società di capitali scelto, salva l'inderogabilità delle norme che fissano le regole fondamentali del tipo, tra queste di quella recata dall'art. 2472, primo comma, cod. civ., in virtù del quale nella Srl, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, secondo un principio concernente anche la società consortile Rl costituita per l'esecuzione di opere pubbliche appaltate alle imprese consorziate, caratterizzata da peculiarità che non giustificano la deroga della regola della limitazione della responsabilità; in contrario, non rileva che il beneficio della limitazione della responsabilità presuppone, di regola, una elevato grado di separazione tra soci e società, sia in quanto l'introduzione nel nostro ordinamento della società unipersonale a Rl dimostra che il riconoscimento del beneficio della limitazione della responsabilità è frutto di scelte di politica legislativa piuttosto che di detta circostanza, sia in quanto, proprio in materia di appalti pubblici, il carattere eccezionale della responsabilità illimitata e solidale dei consorziati per le obbligazioni assunte dalla società consortile nei confronti dei terzi è dimostrato dal fatto che essa è stata inizialmente prevista esclusivamente nei confronti dell'ente appaltante (artt. 21, legge n. 584 del 1977; art. 23, comma settimo, D.Lgs. n. 406 del 1991) e, successivamente, è stata estesa nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori dall'art. 13, comma secondo, legge n. 109 del 1994, con norma che non ha efficacia retroattiva (In applicazione di siffatto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una società consortile Rl, appaltatrice di lavori pubblici, e dei soci su istanza di due fornitori in riferimento a contratti ai quali, "ratione temporis", era inapplicabile l'art. 13, comma secondo, legge n. 109 del 1994 ed il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2472, Cod. Civ. art. 2615, Cod. Civ. art. 2615 ter, Legge 08/08/1977 num. 584 art. 21, Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406 art. 23, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)