Sez. 3, Sentenza n. 11133 del 17/11/1990 (Rv. 469804 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO ALLA VITA DI RELAZIONE - INCLUSIONE NEL DANNO BIOLOGICO - AMMISSIBILITÀ - LIQUIDAZIONE - RIFERIMENTO ESCLUSIVO A TALE TITOLO - NECESSITÀ.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO ALLA VITA DI RELAZIONE - INCLUSIONE NEL DANNO BIOLOGICO - AMMISSIBILITÀ - LIQUIDAZIONE - RIFERIMENTO ESCLUSIVO A TALE TITOLO - NECESSITÀ.*
Il danno costituito dalla compromissione della capacità psico-fisica di un soggetto che incida negativamente sulla esplicazione di attività diverse da quella lavorativa normale, come le attività ricreative e quelle sociali (cosiddetto danno alla vita di relazione), in quanto prescinde dalla capacità di produrre reddito, rientra nel danno alla salute (cosiddetto danno biologico) e va pertanto liquidato soltanto a tale titolo. (V 6536/90, mass n 468041; (V 4243/90, mass n 467210).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)