Sez. 1, Sentenza n. 3061 del 02/04/1996 (Rv. 496765 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Ipotesi di rimessione - Tassatività - Nullità degli artt. del procedimento di primo grado successivi alla notifica della citazione - Rinvio della causa al giudice di primo grado - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE
Il giudice d'appello, che rilevi nullità degli atti del procedimento di primo grado successivi alla notifica della citazione introduttiva, deve dichiararle e deve disporre l'ulteriore trattazione della causa davanti a sè, in applicazione del principio dell'assorbimento delle nullità nei motivi di gravame, senza alcuna possibilità di rinviare la causa al primo giudice, attesa la tassatività e le non estensibilità, per analogia, delle ipotesi che consentono tale rimessione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)