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Sez. 1, Sentenza n. 3061 del 02/04/1996 (Rv. 496765 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Ipotesi di rimessione - Tassatività - Nullità degli artt. del procedimento di primo grado successivi alla notifica della citazione - Rinvio della causa al giudice di primo grado - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496765-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE

Il giudice d'appello, che rilevi nullità degli atti del procedimento di primo grado successivi alla notifica della citazione introduttiva, deve dichiararle e deve disporre l'ulteriore trattazione della causa davanti a sè, in applicazione del principio dell'assorbimento delle nullità nei motivi di gravame, senza alcuna possibilità di rinviare la causa al primo giudice, attesa la tassatività e le non estensibilità, per analogia, delle ipotesi che consentono tale rimessione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)