Sez. 1, Sentenza n. 20287 del 20/10/2005 (Rv. 585198 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Richiamo alla documentazione prodotta - Modalità - Indicazione specifica dei documenti - Indicazione delle ragioni trascurate dal giudice di primo grado - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ
L'art. 342 cod. proc. civ., nella parte in cui prescrive la specificità dei motivi dell'appello, comporta altresì, laddove tali motivi siano argomentati mediante il richiamo alla documentazione prodotta, l'indicazione puntuale e non generica dei documenti ai quali è affidato il gravame, con la compiuta illustrazione delle ragioni, illegittimamente trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto di essi giustifica la tesi sostenuta dall'appellante.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)