Sez. 3, Sentenza n. 359 del 04/02/1969 (Rv. 338372 - 01)
VENDITA - PREZZO - LUOGO DEL PAGAMENTO - AUTORIZZAZIONE DEL VENDITORE AD EMETTERE TRATTA - DEROGA AL LUOGO PREVISTO DALL'ART 1498 COD CIV - CONDIZIONI - PATTUIZIONE DEL PAGAMENTO A MEZZO TRATTA COME MODALITA ESCLUSIVA - DIFETTO - SEMPLICE FACOLTA CONCESSA AL CREDITORE.*
VENDITA - PREZZO - LUOGO DEL PAGAMENTO - AUTORIZZAZIONE DEL VENDITORE AD EMETTERE TRATTA - DEROGA AL LUOGO PREVISTO DALL'ART 1498 COD CIV - CONDIZIONI - PATTUIZIONE DEL PAGAMENTO A MEZZO TRATTA COME MODALITA ESCLUSIVA - DIFETTO - SEMPLICE FACOLTA CONCESSA AL CREDITORE.*
Il luogo di adempimento, relativo al pagamento del prezzo nella vendita, come previsto nell'art.1498 cod.civ., non viene modificato e sostituito da quello indicato dall'art.44 della legge cambiaria per il solo fatto che il venditore sia facultato ad emettere tratte a copertura del suo credito, se non si provi che tale modalita di pagamento sia stata prevista con carattere esclusivo, dovendosi altrimenti ritenere che questa costituisca una semplice facolta concessa al creditore per agevolare gli scambi, secondo quanto normalmente praticato nei rapporti commerciali. (Conf.2512-68, massima n.334957 V. 1940-68, massima n.333955 1603-68, massima n.333361 1514-68, massima n.333203 607-68, massima n.331747).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 44, Cod. Civ. art. 1498
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)