Sez. L, Sentenza n. 996 del 17/01/2007 (Rv. 594301 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Art. 4 della legge n. 1369 del 1960 - Diritti dei dipendenti degli appaltatori nei confronti degli appaltanti - Previsione del termine di decadenza di un anno, decorrente dalla cessazione dell'appalto, per l'esercizio di detti diritti - Inclusione in tali diritti anche di quelli relativi all'adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi previdenziali - Sussistenza - Portata - Riferibilità della citata norma, e perciò dell'applicabilità del termine decadenziale, solo ai diritti esercitabili dal lavoratore e non anche a quelli suscettibili di essere fatti valere dall'ente previdenziale.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
L'art. 4 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro), che pone il termine di decadenza di un anno dalla cessazione dell'appalto per l'esercizio dei diritti dei prestatori di lavoro, dipendenti da imprese appaltatrici di opere e servizi nei confronti degli imprenditori appaltanti - pur facendo riferimento, oltre che ai diritti al trattamento economico e normativo, anche al diritto di pretendere l'adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi previdenziali - limita l'ambito di efficacia del suddetto termine ai diritti suscettibili di essere fatti valere direttamente dal lavoratore, non potendosi estendere invece l'efficacia dell'anzidetta disposizione legislativa ad un soggetto terzo, quale l'ente previdenziale, i cui diritti scaturenti dal rapporto di lavoro disciplinato dalla legge si sottraggono, pertanto, al predetto termine annuale decadenziale.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)