diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 13445 del 09/10/2000 (Rv. 540900 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Domande riconvenzionali proposte dall'opponente nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo - Successive riconvenzionali dell'opposto - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540900-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, in via generale solo l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, ma non anche l'opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione; tale principio, peraltro, non può non subire deroghe allorquando, per effetto di una riconvenzionale proposta dall'opponente, la parte opposta venga a trovarsi in una posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, il cui ingresso nel medesimo processo sia stato consentito dal giudice (nella specie, l'opponente, cui era stato ingiunto il pagamento di competenze relative ad un rapporto di lavoro, aveva dedotto che quest'ultimo era cessato per licenziamento anteriormente al periodo cui si riferivano le pretese creditorie del dipendente ed aveva chiesto in via riconvenzionale la condanna del lavoratore opposto al risarcimento dei danni conseguenti alla condotta inadempiente del medesimo; il giudice di merito, con la sentenza confermata sul punto dalla S.C., aveva ritenuto ammissibile la riconvenzionale proposta dal lavoratore intesa all'accertamento dell'inesistenza o invalidità del licenziamento dedotto da controparte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)