diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 752 del 05/02/1979 (Rv. 396923 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PRESUNZIONI - TESTIMONIALI - LIMITI - FUNZIONE - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1979-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396923-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PRESUNZIONI - TESTIMONIALI - LIMITI - FUNZIONE - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*

Anche in tema di prova della simulazione nei rapporti fra le parti, i limiti all'ammissione della prova per testi o presunzioni, di cui agli artt 2721 e segg cod civ, sono diretti esclusivamente alla tutela di un interesse delle parti medesime, con la conseguenza che la loro inosservanza non e rilevabile d'ufficio dal giudice del merito, ne e denunciabile per la prima volta in Sede di legittimita. (V 3349/75, mass n 377486).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2723, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)