Sez. L, Sentenza n. 6632 del 30/07/1987 (Rv. 454861 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - QUALIFICAZIONE DATA DAL GIUDICE DIVERSA DA QUELLA DATA DAL DATORE DI LAVORO - ILLEGITTIMA MUTAZIONE DEL TITOLO DEL LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - QUALIFICAZIONE DATA DAL GIUDICE DIVERSA DA QUELLA DATA DAL DATORE DI LAVORO - ILLEGITTIMA MUTAZIONE DEL TITOLO DEL LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE.*
Rientra tra i poteri del giudice del merito la valutazione dei fatti al fine di stabilire se integrino, o meno, gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento del lavoratore, con la conseguenza che, al riguardo nelle controversie concernenti la legittimità del recesso del datore di lavoro, la diversità della qualificazione giuridica data dal giudice al fatto addebitato al lavoratore rispetto alla qualificazione ritenuta dallo stesso datore di lavoro non implica una illegittima mutazione del titolo del licenziamento. (nella specie la S.C. ha escluso il vizio di ultrapetizione della pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto sussistere la giusta causa del licenziamento in un'ipotesi in cui il licenziamento era stato intimato per giustificato motivo). (V 5491/83, mass n 430426).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)