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Sez. L, Sentenza n. 8836 del 09/10/1996 (Rv. 500019 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE | Lavoro subordinato - Licenziamento per giusta causa - Inadempimento giustificante solo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo - Nuova qualificazione del licenziamento - Ammissibilità - Effetti - Esame di ufficio della questione in giudizio - Necessità - Omissione - Deduzione in appello del vizio di motivazione - Ammissibilità - Deduzione per la prima volta nel giudizio di cassazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500019-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE

In riferimento all'inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, le fattispecie del licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo sono in rapporto di specialità, e unico è il potere di recesso da esse determinato, regolato nei suoi effetti dalla legge e non dalla volontà del recedente, con la conseguenza che, sussistendo i presupposti del licenziamento per giustificato motivo ma non anche quelli del licenziamento in tronco, l'intimato licenziamento in tronco non è invalido, ma produce i suoi effetti alla scadenza del periodo di preavviso, e la possibilità della sua relativa riqualificazione (non conversione in senso proprio) quale licenziamento per giustificato motivo va verificata dal giudice anche d'ufficio - pena il difetto di motivazione - nel momento in cui esclude la configurabilità di una giusta causa. Tuttavia in appello tale difetto di motivazione non va rilevato dal giudice se non denunciato con i motivi di impugnazione e conseguentemente non può essere fatto valere successivamente in cassazione. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso contro sentenza di appello che aveva confermato la pronuncia di primo grado di annullamento del licenziamento a seguito di gravame incentrato sulla dedotta sussistenza di una giusta causa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)