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Sez. 5, Sentenza n. 1460 del 16/01/1997 Ud. (dep. 17/02/1997) Rv. 206841 - 01

AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1930) - QUERELA - PERSONE GIURIDICHE ED ENTI DI FATTO | Amministratori di società di capitali - Indicazione della fonte della rappresentanza - Natura - Condizione di efficacia dell'atto - Adempimento dell'onere nei termini previsti dall'art. 124 cod. pen. - Necessità - Adempimento con la semplice indicazione della legale rappresentanza - Sufficienza - Legittimazione in applicazione dei principi generali del cod. civ. - Presunzione.
Stato
decisa il 1997-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206841-01

AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1930) - QUERELA - PERSONE GIURIDICHE ED ENTI DI FATTO

La disposizione dell'art. 337 comma terzo cod. proc. pen., concernendo la prova della legittimazione ad esercitare il diritto di querela in nome della persona giuridica, ente o associazione, pone quale onere per il querelante l'indicazione della fonte specifica dei suoi poteri di rappresentanza, la quale costituisce una condizione di efficacia dell'atto, che deve essere verificata entro il termine di cui all'art. 124 cod. pen.. Quando si tratta di società di capitali, l'onere è adempiuto con la mera indicazione della legale rappresentanza, poiché tale indicazione comporta l'implicito riferimento all'art. 2384 cod. civ. quale fonte, onde la prova di legittimazione è fornita, mentre non vi è ragione di presumere eventuale limitazione della norma statutaria, che per legge deve essere espressa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 337 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2384, Cod. Civ. art. 2487, Cod. Pen. art. 124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)