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Sez. 3, Sentenza n. 26516 del 17/12/2009 (Rv. 610473 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE | Produzione e vendita di tabacchi lavorati - Attività pericolosa - Sussistenza - Fondamento - Domanda risarcitoria promossa ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. - Accoglimento, da parte del giudice, della domanda per il diverso titolo di responsabilità previsto dall'art. 2050 cod. civ. - Ultrapetizione - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610473-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE

La produzione e la vendita di tabacchi lavorati costituiscono attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., poiché i tabacchi, avendo come unica destinazione il consumo mediante il fumo, contengono in sé una potenziale carica di nocività per la salute umana; ne consegue che, ove il danneggiato abbia proposto una domanda risarcitoria - ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. - nei confronti del produttore-venditore di tabacco, viola l'art. 112 cod. proc. civ. ed incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che sostituisca a tale domanda quella, nuova e diversa, di cui all'art. 2050 cod. civ., la quale integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva. (Nella specie, l'originaria domanda risarcitoria era fondata sul carattere ingannevole delle diciture "Light" e "Extra Light" apposte sulla confezione di una marca di sigarette).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)