Sez. 3, Sentenza n. 8095 del 06/04/2006 (Rv. 588731 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE | Accertamento di responsabilità ex art. 2050 cod. civ. - Rapporto con la domanda di risarcimento per responsabilità riconducibile all'art. 2043 cod. civ. - Individuazione - Conseguenza - Pericolosità dell'attività - Accertamento - Parametri - Attività ginnica inclusa nel programma di educazione fisica scolastica - Pericolosità rilevante ai sensi dell'art. 2050 cod. civ.- - Esclusione - Condizioni.
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE
La responsabilità per l'esercizio di attività pericolose implica l'accertamento di presupposti di fatto diversi, quantomeno parzialmente, da quelli propri della responsabilità per fatto illecito prevista dalla norma generale dell'art. 2043 cod. civ., onde la domanda che ha per oggetto l'accertamento del primo tipo di responsabilità deve essere considerata diversa e nuova rispetto a quella che ha per oggetto la responsabilità ordinaria per fatto illecito. Le attività pericolose riconducibili nell'ambito di applicabilità dell'art. 2050 cod. civ. si identificano, oltre che con le attività che sono qualificate tali dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, con quelle attività che per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati comportino la rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva. Pertanto, deve escludersi che si possa considerare pericolosa nel senso indicato l'attività ginnica (come nella specie) prevista nel programma di educazione fisica delle scuole medie inferiori, che si svolga mediante esercizi a corpo libero senza impiego di strumenti particolari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2048, Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)