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Sez. L, Sentenza n. 16321 del 13/07/2009 (Rv. 609401 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Dipendente sottoposto a procedimento disciplinare o penale - Sospensione cautelare dal servizio - Natura di provvedimento disciplinare - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Perentorietà del termine per la sua applicazione - Esclusione - Limiti - Arbitrario ritardo nell'adozione dei provvedimenti afflittivi - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609401-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

Il provvedimento di sospensione dal servizio del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare o penale non ha natura di provvedimento disciplinare, in quanto non integra una sanzione, ma configura una misura cautelare di carattere provvisorio finalizzata al soddisfacimento di esigenze datoriali o pubbliche e destinata ad esaurire i suoi effetti allorché, all'esito del procedimento disciplinare, il datore di lavoro adotti le sue determinazioni. Ne consegue che il termine previsto dall'art. 30 del c.c.n.l. del comparto degli enti pubblici non economici del 19 aprile 1995 per l'adozione della misura della sospensione cautelare non ha natura perentoria ma meramente sollecitatoria, dovendosi comunque escludere che il datore di lavoro possa ritardare arbitrariamente l'adozione dei provvedimenti afflittivi. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha escluso che un ritardo di quattordici giorni rispetto al "dies e quo", coincidente con la data dell'udienza preliminare del procedimento penale, integrasse una insanabile violazione).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 19/04/1995 art. 27, Contr. Coll. 19/04/1995 art. 28, Contr. Coll. 19/04/1995 art. 30, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)