Sez. 1, Sentenza n. 3263 del 18/05/1981 (Rv. 413846 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE SPECIALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - CONTEMPORANEA PENDENZA, DINANZI A DUE DIVERSI TRIBUNALI PER I MINORENNI, DEL PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ADOTTABILITA DI UN MINORE - DECLINATORIA DELLA COMPETENZA DA PARTE DEL GIUDICE SUCCESSIVAMENTE ADITO - PROPOSIZIONE DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA - POTERI DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE SPECIALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - CONTEMPORANEA PENDENZA, DINANZI A DUE DIVERSI TRIBUNALI PER I MINORENNI, DEL PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ADOTTABILITA DI UN MINORE - DECLINATORIA DELLA COMPETENZA DA PARTE DEL GIUDICE SUCCESSIVAMENTE ADITO - PROPOSIZIONE DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA - POTERI DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*
Qualora, nella contemporanea pendenza, dinanzi a due tribunali per i minorenni, del procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilita, del medesimo minore il giudice successivamente adito declini la propria Competenza, e tale pronuncia venga impugnata con istanza di regolamento, la suprema Corte, in quanto chiamata a decidere con piena autonomia rispetto alla pronuncia impugnata ed alle deduzioni delle parti, sicche resti definitivamente preclusa la possibilita di ulteriori contestazioni circa l'individuazione del giudice cui e devoluta la cognizione della causa, deve statuire a prescindere dal principio della prevenzione, e, cioe, deve indicare il tribunale territorialmente competente in applicazione dei criteri all'uopo inderogabilmente fissati dalla legge, ancorche detto giudice si identifichi con quello successivamente adito. (V 277/80, mass n 403664; (V 194/79, mass n 396261; (V 2377/78, mass n 391781; (V 5723/77, mass n 389238; (V 4701/77, mass n 388297; (V 3890/76, mass n 382570; (V 3463/71, mass n 355081).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 quinquies, Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)