Sez. 2, Sentenza n. 3784 del 21/11/1968 (Rv. 337181 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - IN GENERE- COSTRUZIONE PARTE IN ADERENZA E PARTE A DISTANZA LEGALE - LEGITTIMITA.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - IN GENERE- COSTRUZIONE PARTE IN ADERENZA E PARTE A DISTANZA LEGALE - LEGITTIMITA.*
Gli artt. 873 e 877 cod. civ. non vietano di costruire parte in aderenza e parte a distanza legale. Essi vietano che, costruendo in aderenza, si creino intercapedini nocive ma cio non esclude che chi costruisce in aderenza possa, per la parte piu alta dell'edificio, retrocedere e mantenersi a distanza legale, se cio non e in contrasto con i regolamenti edilizi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 877
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)