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Sez. 2, Sentenza n. 3784 del 21/11/1968 (Rv. 337181 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - IN GENERE- COSTRUZIONE PARTE IN ADERENZA E PARTE A DISTANZA LEGALE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1968-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337181-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - IN GENERE- COSTRUZIONE PARTE IN ADERENZA E PARTE A DISTANZA LEGALE - LEGITTIMITA.*

Gli artt. 873 e 877 cod. civ. non vietano di costruire parte in aderenza e parte a distanza legale. Essi vietano che, costruendo in aderenza, si creino intercapedini nocive ma cio non esclude che chi costruisce in aderenza possa, per la parte piu alta dell'edificio, retrocedere e mantenersi a distanza legale, se cio non e in contrasto con i regolamenti edilizi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 877

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)