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Sez. 3, Sentenza n. 9760 del 27/09/1990 (Rv. 469370 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI (LEGGE N. 203/1982) - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE (ART. 5) - INADEMPIMENTO - CONTESTAZIONE - CONDIZIONE DI PROPONIBILITÀ DELL'AZIONE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONFIGURABILITÀ - POSSIBILITÀ DI EQUIPOLLENTI DELLA CONTESTAZIONE PREDETTA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469370-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI (LEGGE N. 203/1982) - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE (ART. 5) - INADEMPIMENTO - CONTESTAZIONE - CONDIZIONE DI PROPONIBILITÀ DELL'AZIONE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONFIGURABILITÀ - POSSIBILITÀ DI EQUIPOLLENTI DELLA CONTESTAZIONE PREDETTA - ESCLUSIONE.*

L'art. 5 della legge 3 maggio 1982 n. 203 sui contratti agrari - che impone al locatore, prima di iniziare il giudizio, di contestare all'affittuario, con lettera raccomandata, le mancanze in cui è incorso - ha lo scopo di porre l'affittuario stesso in grado di sanare l'eventuale inadempienza entro tre mesi, evitando così l'instaurarsi di procedimenti giudiziari. Tale adempimento - che deve precedere la convocazione dinanzi all'ispettorato della agricoltura, prevista dall'art. 46 della stessa legge e tendente alla medesima finalità di evitare l'intervento del giudice - costituisce una condizione di proponibilità dell'Azione di risoluzione del contratto di affitto e non ammette equipollenti di alcun genere. (V 3123/88, mass n 458618; (V 6304/86, mass n 448850).*

Riferimenti normativi: Legge 08/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)