Sez. 1, Sentenza n. 1777 del 25/10/1983 Ud. (dep. 14/12/1983) Rv. 161716 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - CONCESSIONE - CONDIZIONI.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - CONCESSIONE - CONDIZIONI.*
Ai fini della concessione del beneficio della liberazione condizionale, si richiede che il condannato abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento rendendo così possibile il reinserimento anticipato nella vita sociale. Consegue che all'indicato fine non è richiesta solamente la buona condotta carceraria, che costituisce norma di comportamento per tutti i detenuti, ma, al contrario, una condotta attiva di pronta e costante adesione alle regole che disciplinano la vita carceraria, un assiduo impegno all'opera di rieducazione, al lavoro, all'apprendimento scolastico e professionale ed infine ai buoni rapporti di correttezza con il personale di custodia e con gli altri detenuti. (V mass n 154852; (V mass n 154509; (V mass n 150169).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)