Sez. 3, Sentenza n. 51591 del 28/09/2017 Ud. (dep. 13/11/2017) Rv. 271817 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE | Sostanze nocive - Nozione - Reato di cui all'art. 5, lett. d), legge n. 283 del 1962 - Fattispecie.
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE
In tema di reati alimentari, la previsione di cui all'art.5, lett. d), della legge 30 aprile 1962, n. 283 costituisce una norma di chiusura con la quale il legislatore ricomprende nell'ambito della disposizione incriminatrice le sostanze alimentari "comunque" nocive, indipendentemente dall'essere le stesse insudiciate, già alterate o invase da parassiti, al fine di evitare che il prodotto giunga al consumo con gli attributi della nocività per non essere state assicurate le cure igieniche imposte dalla sua natura. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da vizi la sentenza che ha ricondotto alla suddetta contravvenzione la detenzione per la vendita di salame risultato positivo alla presenza di Lysteria monocytogenes con carica batterica superiore ai limiti consentiti).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)