Sez. 3, Sentenza n. 6621 del 04/12/2013 Ud. (dep. 12/02/2014) Rv. 258928 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE | Prodotti "comunque" nocivi ma non superanti le cariche microbiotiche di cui alla lett. c) dell'art. 5 della legge 283 del 1962 - Reato contravvenzionale di cui alla lett. d) stessa disposizione - Sussistenza - Ragioni.
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE
Con riferimento al reato di detenzione per la vendita di sostanze alimentari insudiciate, alterate o nocive, la previsione di cui all'art.5 lett.d) della legge n. 283 del 1962 rappresenta una norma di chiusura con la quale il legislatore ricomprende nell'ambito di operatività della disposizione incriminatrice le sostanze "comunque" nocive, non inquadrabili nelle ipotesi specifiche contemplate nella stessa lettera nonché in quelle precedenti della norma, per cui l'eventuale osservanza dei limiti di cui all'art.5 lett.c) ed a maggior ragione l'omessa previsione di limiti da parte dell'autorità amministrativa non equivale ad un giudizio di assoluta innocuità del prodotto alimentare, che può invece rivelarsi "comunque" nocivo in virtù di un accertamento in fatto, non censurabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)