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Sez. 3, Sentenza n. 3861 del 26/02/2004 (Rv. 570555 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - RINUNZIA - IN GENERE | Rinuncia tacita - Comportamento concludente - Necessità - Silenzio o inerzia - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570555-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - RINUNZIA - IN GENERE

In tema di estinzione dell'obbligazione, al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l'onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, il silenzio o l'inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, volontà che non può, pertanto, formare oggetto di presunzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)