Sez. L, Sentenza n. 9924 del 28/04/2009 (Rv. 607985 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA | Mancato esercizio, per lungo tempo, di situazione creditoria o potestativa - Interpretazione del comportamento secondo buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 cod. civ.) - Necessità - Affidamento del debitore nell'abbandono della pretesa - Configurabilità - Idoneità dell'anzidetto comportamento a determinare la perdita della situazione di vantaggio - Sussistenza - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA
Il comportamento - interpretato alla luce dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. - del contraente titolare di una situazione creditoria o potestativa, che per lungo tempo trascuri di esercitarla e generi così un affidamento della controparte nell'abbandono della relativa pretesa, è idoneo come tale (essendo irrilevante qualificarlo come rinuncia tacita ovvero oggettivamente contrastante con gli anzidetti principi) a determinare la perdita della medesima situazione soggettiva. (Nella specie, i lavoratori, abbandonato il posto di lavoro e conseguita la pensione, non avevano offerto le prestazioni lavorative per oltre tre anni successivi alla pronuncia della Corte costituzionale n. 226 del 1990, dalla quale derivava la fondatezza della loro pretesa relativa alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino al limite del sessantacinquesimo anno di età o del raggiungimento della contribuzione previdenziale massima; la S.C., nell'affermare il principio su esteso, ha cassato la sentenza impugnata, che, nell'accogliere la domanda di trattenimento in servizio proposta dagli anzidetti lavoratori soltanto nel 1993, non aveva considerato l'incidenza del descritto comportamento sulla persistenza del loro diritto a proseguire il rapporto di lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)