Sez. 2, Sentenza n. 8891 del 25/08/1999 (Rv. 529439 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - RINUNZIA - IN GENERE | Rinunzia tacita - Comportamento concludente - Necessità - Silenzio o inerzia - Sufficienza - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - RINUNZIA - IN GENERE
La rinuncia ad un diritto oltre che espressa può anche essere tacita; in tale ultimo caso può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa; al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l'onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, il silenzio o l'inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, la quale non può mai essere oggetto di presunzioni (nella specie i promissari acquirenti di un immobile, all'atto della consegna dello stesso, avevano mantenuto il silenzio sulla penale, richiesta solo quattro anni più tardi; la S.C. ha escluso la configurabilità in tale comportamento di una rinuncia tacita alla penale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)