Sez. 1, Sentenza n. 1571 del 03/03/1983 (Rv. 426404 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - LEGITTIMAZIONE - DEL GENITORE ESERCENTE LA POTESTÀ O DEL TUTORE - IPOTESI DI SOSTITUZIONE PROCESSUALE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - LEGITTIMAZIONE - DEL GENITORE ESERCENTE LA POTESTÀ O DEL TUTORE - IPOTESI DI SOSTITUZIONE PROCESSUALE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
L'art. 273 cod. civ., che consente al genitore esercente la potestà o al tutore di promuovere, nell'interesse del minore, l'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, prevede un'ipotesi di sostituzione processuale, con il conferimento di un potere di Azione a soggetti diversi dal titolare del diritto, in vista di un loro personale interesse all'Esercizio della funzione giurisdizionale, ed al predetto fine non è necessario che il genitore dichiari espressamente di agire nell'interesse del figlio, quando dal contesto dell'atto risulti la volontà di agire nell'interesse del minore stesso. (V 5880/79, mass n 402549; (V 729/78, mass n 390073).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 270, Cod. Civ. art. 273 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)